Il Diritto umanitario e i Diritti dell'Uomo
di Sergio Lenzi
III.
Quello che viene definito, invece, "Diritto
dell'Aia", di cui le diverse Convenzioni dell'Aia del 1907 costituiscono la
principale espressione, ha come scopo essenziale quello di limitare la guerra a
obiettivi “indispensabili” per conseguire il successo delle operazioni militari:
la popolazione civile, di conseguenza, deve essere protetta dagli attacchi
militari.
Dal 1974 al 1977 sono stati elaborati due
nuovi trattati di diritto internazionale umanitario: i Protocolli aggiuntivi
alle Convenzioni di Ginevra.
Adottati l'8 giugno 1977, sono da allora
aperti alla ratifica o alla adesione per tutti gli Stati parti alle Convenzioni
di Ginevra del 1949. La grande maggioranza degli Stati è già vincolata dai due
Protocolli aggiuntivi (o, per lo meno, da uno di essi).
Tutto il complesso del corpo normativo
derivante dalle convenzioni e dai protocolli aggiuntivi si può riassumere in
questi principi fondamentali:

persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità, devono essere rispettate, protette e trattate con umanità. Esse devono ricevere le cure necessarie, senza alcuna discriminazione;
i combattenti catturati e le altre persone
private della libertà devono essere trattate con umanità. Esse devono essere
protette contro tutti gli atti di violenza, in particolare contro la tortura.
Se vengono avviati dei procedimenti giudiziari nei loro confronti, essi devono
beneficiare delle garanzie fondamentali di una procedura regolare;
le parti di un conflitto armato non hanno
un diritto illimitato di scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento. E'
vietato infliggere mali superflui e sofferenze inutili;
al fine di risparmiare la popolazione
civile, le forze armate devono in ogni circostanza operare una distinzione tra
la popolazione e i beni civili da una parte, e gli obiettivi militari
dall'altra. Né la popolazione civile in quanto tale, né dei civili o dei beni
civili possono essere l'oggetto di attacchi militari.
Questi principi esprimono quelli che la
Corte Internazionale di Giustizia (nel caso dello stretto di Corfù) ha definito
"le considerazioni elementari di umanità" e, successivamente (nel caso delle
operazioni militari e paramilitari in e contro il Nicaragua), "principi generali
del diritto umanitario".